Regolamento di Circolo

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTO l’art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/’94, n. 297;

VISTIgli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/’99, n. 275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in, linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le Istituzioni Scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;

EMANA

Il seguente regolamento

 

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1- Convocazione

L’iniziativa di una convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la comunicazione potrà essere eseguita col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

 

Art.2 – Validità sedute

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

 

Art 3 Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua, tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell’OdG sono tassativi. Se l’organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio dell’Istituzione Scolastica che devono essere adottate su proposta della G.E.

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.

 

Art.4- Mozione d’ordine

Prima della discussione di un argomento all’OdG, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione(“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata(“questione sospensiva”). La questione sospensivapuò essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si riferisce.

 

Art.5 – Diritto d’intervento

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

 

Art.6 – Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.

 

Art.7– Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che le disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può essere nemmeno ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione di un provvedimento stesso nella sua globalità.

 

Art.8– Risoluzioni

I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’Organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art.4.

 

Art.9 – Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, (O.d.G.).

Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione(numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazionidi voto e di tipo di votazione seguito.

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto di deliberazione. i membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

  • essere redatti direttamente sul registro;

  • se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

  • se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

  • Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo, si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.

 

Art . 10 – Surroga membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/’74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

 

Art. 11 – Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti, su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

 

Art. 12 – Decadenza

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

 

Art.13 – Dimissioni

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

 

Art. 14 – Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

  • La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

  • Nella prima seduta del C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S.E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S..

  • Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

  • Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

  • Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.

  • Il Presidente del C.I.S. è tenuto a predisporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

  • L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

  • A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’OdG della riunione successiva.

  • Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

  • Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nominedi speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

  • Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

  • Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabili dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute ariferire, per tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto un sintetico processo verbale.

  • Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

  • Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la suaprosecuzione in forma non pubblica.

  • La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale, sottoscritta da segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

  • L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

  • I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per i docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

  • Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

  • Il consigliere assente per più di tre volte consecutive senza aver presentato per iscritto le giustificazioni dell’assenza sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

 

Art. 15 – Norme di funzionamento della G.E. del C.I.S.

  • Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente del A.T.A., un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

  • Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

  • La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

 

Art. 16 – Norme di funzionamento del Collegio dei docenti

  • Il CD si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

  • Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

  • Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

  • Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

 

Art. 17 – Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS in periodi programmati, ai sensi del precedente art.11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D. L.vo 297/’94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio ;

  • Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt.438, 439,440 del D. L.vo n. 297/’94;

  • Ogni qualvolta si presenti la necessità.

 

Art. 18 – Norme di funzionamento dei Consigli di Sezione, Intersezione, Classe , Interclasse

  • Il Consiglio di sezione e di classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

Il Consiglio di Sezione e/o di classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

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